Cass., sez. III, ord. 14 febbraio 2019, n. 4309 (compensatio lucri cum damno – operatività tra indennizzo ex legge 210/1992 e risarcimento del danno)

Corte di cassazione, sez. III,  ord. 14 febbraio 2019, n. 4309 (compensatio lucri cum damno – operatività tra indennizzo ex legge 210/1992 e risarcimento del danno)

In caso di infezione da emotrasfusioni o da utilizzo di emoderivati, opera la compensatio lucri cum damno tra l’indennizzo ex legge 210/1992 ed il risarcimento del danno anche laddove non sussista apparente coincidenza tra il danneggiante ed il soggetto che eroga la provvidenza (nella fattispecie concreta rispettivamente ASL e Regione), qualora possa comunque escludersi che, per effetto del defalco, si determini un ingiustificato vantaggio per il responsabile, restando, in tale ipotesi, irrilevante che la legge 210/1992 non preveda un meccanismo di surroga e rivalsa in favore di chi abbia erogato l’indennizzo

(il testo della sentenza è disponibile in area riservata)