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La legge 17 giugno 2022, n. 71, ha attribuito al Governo ampie deleghe per la riforma dell’ordinamento giudiziario. Di particolare interesse quelle che investono l’accesso alla magistratura, che viene finalmente semplificato.

L’art. 4, comma 1, lett. a), tra i criteri di delega, statuisce che “i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni possono essere immediatamente ammessi a partecipare al concorso per magistrato ordinario“.

Si tratta di una norma, da tempo auspicata, che, con un felice ritorno al passato, consente ai neolaureati di cimentarsi immediatamente con le difficili prove scritte di uno dei più ambiti concorsi pubblici.

Trova conforto la scelta programmatica della Scuola di iniziare, sin dall’anno scorso, un corso BASE dedicato ai neolaureati, affiancatosi al tradizionale Corso ordinario di livello AVANZATO!

Anche le prove concorsuali sono riformate come segue:

  1. A) PROVE SCRITTE: si conferma la scelta tradizionale di affidare la selezione alle CLASSICHE TRE PROVE IN DIRITTO CIVILE, PENALE ED AMMINISTRATIVO, con la importante integrazione della necessità di fare riferimento ai “principi costituzionali e dell’Unione europea”.
  2. B) PROVE ORALI: si riducono sensibilmente le materie a quelle più importanti (CIVILE SOSTANZIALE E PROCESSUALE; PENALE SOSTANZIALE E PROCESSUALE; AMMINISTRATIVO SOSTANZIALE E PROCESSUALE; COSTITUZIONALE E UNIONE EUROPEA; LAVORO; CRISI E INSOLVENZA; ORDINAMENTO GIUDIZIARIO; COLLOQUIO IN UNA LINGUA STRANIERA).

Il decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 44, ha sostituito l’art. 1 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, introducendo il nuovo comma 3: “la prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematico dei candidati, alla luce dei principi generali dell’ordinamento, e consiste nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo, anche alla luce dei principi costituzionali e dell’Unione europea“.

Art. 4 della legge 17 giugno 2022, n. 71

“1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell’accesso in magistratura sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

  1. a) prevedere che i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni possano essere immediatamente ammessi a partecipare al concorso per magistrato ordinario; […omissis..]
  2. d) prevedere che la prova scritta del concorso per magistrato ordinario abbia la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematico dei candidati e consista nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo, anche alla luce dei principi costituzionali e dell’Unione europea;
  3. e) prevedere una riduzione delle materie oggetto della prova orale del concorso per magistrato ordinario, mantenendo almeno le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell’Unione europea, diritto del lavoro, diritto della crisi e dell’insolvenza e ordinamento giudiziario, fermo restando il colloquio in una lingua straniera, previsto dall’articolo 1, comma 4, lettera m), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160″.

Art. 5 del decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 44 

Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

“a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematico dei candidati, alla luce dei principi generali dell’ordinamento, e consiste nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo, anche alla luce dei principi costituzionali e dell’Unione europea.»;

  1. b) al comma 4:

1) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) diritto commerciale e diritto della crisi e dell’insolvenza;»;

2) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) diritto dell’Unione europea;»;

3) alla lettera m) il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;

4) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: «mbis) colloquio psico-attitudinale diretto a verificare l’assenza di condizioni di inidoneità alla funzione giudiziaria, come individuate dal Consiglio superiore della magistratura con propria delibera.»;

  1. c) al comma 5 dopo le parole «straniera prescelta» sono inserite le seguenti «e una valutazione di idoneità psico-attitudinale» e dopo le parole «l’insufficienza» sono inserite le seguenti «nel colloquio sulla lingua straniera o nel colloquio psico-attitudinale»;
  2. d) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Terminata la valutazione degli elaborati scritti, i candidati ammessi alla prova orale, esclusivamente ai fini dello svolgimento del colloquio psico-attitudinale di cui al comma 4, lettera m-bis), sostengono i test psico-attitudinali individuati dal Consiglio superiore della magistratura, per le medesime finalità, nel rispetto delle linee guida e degli standard internazionali di psicometria. Il colloquio psico-attitudinale, diretto dal presidente della seduta con l’ausilio dell’esperto psicologo nominato ai sensi del comma 6, si svolge dinanzi alla commissione o alla sottocommissione competente per la prova orale, cui è rimessa la valutazione anche dell’idoneità psico-attitudinale.»;
  3. e) al comma 6 dopo le parole «commissione esaminatrice» sono inserite le seguenti «, su proposta del Consiglio universitario nazionale,»; dopo le parole «prova orale» sono inserite le seguenti «e docenti universitari titolari di insegnamenti nelle materie psicologiche»; dopo le parole «orali relative» sono inserite le seguenti «, rispettivamente,»; dopo le parole «sono docenti» sono inserite le seguenti «e al colloquio psico-attitudinale».
  4. All’articolo 2, comma 2, lettera b-ter), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le parole «tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «quattro volte»;
  5. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le parole «tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «quattro volte».

INTRODUZIONE DELL’INFORMATICA

L’art. 33 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. Aiuti-ter), conferma l’accesso diretto al concorso in magistratura (laurea quadriennale in giurisprudenza) e autorizza il Ministero della giustizia ad introdurre nuove modalità di svolgimento delle prove scritte attraverso il ricorso a strumenti informatici.

Art. 33 – Disposizioni in materia di concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria

  1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di riduzione del contenzioso pendente previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche tramite la celere assunzione di nuovi magistrati, al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 1, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro della giustizia possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.»;
  3. b) all’articolo 2, comma 1:

1) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata prevista non inferiore a quattro anni;».

Corso di preparazione al concorso in magistratura ordinaria FGLAW

ACCREDITATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE C/O MINISTERO GIUSTIZIA

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CORSO BASE
“Contratto, negozio, autonomia” (parte prima)
lezione del 19 febbraio 2022 (Cons. Pasquale FAVA)

CORSO AVANZATO
“Nullità virtuale” (parte seconda)
lezione del 30 aprile 2022 (Cons. Pasquale FAVA)