CONCORSO MAGISTRATURA 2017 - TRACCE CENTRATE
TRACCIA CIVILE 11 LUGLIO 2017:
“Riflessi patrimoniali della crisi e della cessazione dei rapporti familiari: matrimonio, unione civile, contratto di convivenza e convivenza di fatto”
CONCORSO MAGISTRATURA – PROVA 11 LUGLIO 2017 – TRACCIA AFFRONTATA NEL CORSO DI ESERCITAZIONI E LEZIONI
Gli istituti giuridici richiesti dalla traccia sono stati dati per probabilissimi nel corso del RUSH FINALE che si è svolto molto tempo prima degli scritti (NON IL GIORNO PRECEDENTE!!!) onde dare a tutti i partecipanti la possibilità di studiare e maturare gli argomenti segnalati (lezioni GRATUITE E RISERVATE del 26, 27, 28 e 29 giugno 2017 – in ciascuna giornata è stato ricordato di ripetere le lezioni già tenute su matrimonio, unioni civili, convivenze stabili e di fatto, unitamente a quelle sugli assegni di mantenimento e divorzile, art. 709-ter c.p.c., casa familiare, accordi nella separazione, divorzio e prematrimoniali) oltre ad essere stati spiegati funditus nel CORSO ORDINARIO e nelle LEZIONI INTEGRATIVE (ANCHE IN QUELLE GRATUITE).
In LEZIONI SPECIFICHE DI SVARIATE ORE sono state quindi affrontate e trattate in dettaglio:
- le differenze di regime giuridico tra matrimonio, unione civile, convivenza stabile e di fatto alla luce della giurisprudenza costituzionale, convenzionale EDU e di legittimità (inter plures, C. cost. 15 aprile 2010, n 138 e 21 maggio 2014, n. 170 () e Corte EDU 21 luglio 2015, Oliari e altri ) e della legge Cirinnà 20 maggio 2016, n. 76, anche in riferimento ai principi costituzionali (art. 2 e 29 Cost.) e CEDU (art. 8 e 12 della Carta EDU) della c.d. “vita familiare” e della c.d. “vita in comune” che governano l’evoluzione dei modelli familiari; cfr., tra l’altro, P. Fava, Autodeterminazione della persona nella propria sfera personale: i modelli tipici di vita familiare ed in comune secondo la legge Cirinnà n. 76/2016, in Rassegna di diritto italiano FGLAW n. 6/2016, appunti sintetici di una delle lezioni 2016 trascritti da una corsista ()
- le vicende negoziali della crisi familiare nella evoluzione della teoria generale del diritto di famiglia (dalla concezione istituzionale a quella personalistica con autodeterminazione della persona nella propria sfera personale), compresa la tematica degli accordi nei procedimenti di separazione, quelli divorzili e i patti c.d. prematrimoniali alla luce della giurisprudenza e della dottrina tradizionale e più recente, nonchè degli ultimi interventi legislativi di c.d. “degiurisdizionalizzazione” delle controversie familiari (procedure di negoziazione assistita con o senza avvocati);
- l’assegno di mantenimento e l’assegno divorzile (con particolare riguardo all’assegno divorzile è stata segnalata, nel corso della lezione specifica del corso ordinario, l’evoluzione giurisprudenziale e normativa ed in particolare la nota decisione delle Sezioni unite 26 aprile 1974, n. 1194, che aveva interpretato il vecchio testo della legge 898/1970 fissando il criterio della natura giuridica composita e complessa dell’assegno, criterio poi superato dalle Sezioni unite 29 novembre 1990, n. 11490 (), sentenza che aveva sancito la natura esclusivamente assistenziale dell’assegno divorzile, per essere nuovamente rivisitato dalle recentissime sentenze della Sezione I della Corte di cassazione 10 maggio 2017, n. 11504 () e 22 giugno 2017, n. 15481 () nonchè l’ordinanza di rimessione 10 maggio 2017, n. 11453 () che sono state messe a disposizione nuovamente durante il rush finale e sono state segnalate come probabilissime);
- il regime della casa familiare nelle crisi alla luce della giurisprudenza delle Sezioni unite [Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 29 settembre 2014, n. 20448; () Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 21 luglio 2004, n. 13603 (); Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 26 luglio 2002, n. 11096 ()];
- il risarcimento del danno endofamiliare e lo speciale regime di cui all’art. 709 ter c.p.c.;
- la natura giuridica delle obbligazioni nell’ambito delle convivenze, affrontando la questione problematica della trasformazione da obbligazioni naturali (art. 2034 c.c.) in obbligazioni civili fondate sul patto di convivenza (art. 1228 c.c.) e gli orientamenti giurisprudenziali di legittimità circa la restituzione, in quanto indebite (art. 2033 c.c.), delle somme eccedenti in quanto inadeguate e sproporzionale.
Anche in prossimità delle prove scritte (durante il rush finale e nei giorni successivi) sono stati forniti materiali sui predetti istituti giuridici (nella specifica pagina dell’area riservata dedicata agli “scritti concorso 2017” sono stati inseriti materiali relativi ad assegni di mantenimento e divorzili, casa familiare, art. 709-ter c.p.c.) anche per aggiornare e adeguare le lezioni già tenute sulle predette tematiche ai numerosi studi della commissione sugli argomenti richiesti dalla traccia del concorso (inter plures, G. Frezza, Mantenimento diretto e affidamento condiviso, Giuffrè, 2008; G. Frezza, Appunti e spunti sull’art. 337 sexies c.c., in Arch. giur., 2014, 163-181 e in www.judicium.it; G. Frezza, Sull’effetto “distintivo”, e non traslativo, dell’art. 2645- ter c.c. , in Dir. fam., 2008, 195-204; G. Frezza, Dal prestito d’uso al comodato nuziale, in Dir. fam., 2007, 1144 ss.; G. Frezza, Su alcuni aspetti patrimoniali della separazione e del divorzio (nei rapporti tra coniugi), in Giust. civ., 1994, 2940 ss.; G. Frezza, Diversa ratio dell’assegnazione della casa familiare nella separazione e nel divorzio, in Giur. it., I, 1, Torino, Utet, 1996, 5-12; G. Frezza, L’assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario nella separazione e nel divorzio, in Giust. civ., I, 1996, 725-733; G. Frezza, Opponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazione della casa familiare, in Rass. dir. civ., 1998, 519-545; G. Frezza, “Degiurisdizionalizzazione”, negoziazione assistita e trascrizione, in Nuove leggi civ. comm., 2015, 19-31).
Il docente si è così intrattenuto nel corso del rush finale, ad esempio,
- sulla differenza tra mantenimento diretto ed indiretto ed i rapporti con l’assegnazione della casa familiare (spiegando Frezza, Mantenimento diretto e affidamento condiviso, Giuffrè, 2008),
- sulla possibilità (secondo una certa giurisprudenza di merito e il più autorevole orientamento dottrinale) di soddisfare gli obblighi di mantenimento attraverso la costituzione di vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c.. (spigando Frezza, Sull’effetto “distintivo”, e non traslativo, dell’art. 2645- ter c.c. , in Dir. fam., 2008, 195-204),
- sulla la questione della trascrivibilità delle domande giudiziali tese all’assegnazione della casa familiare (spiegando Frezza, Appunti e spunti sull’art. 337 sexies c.c., in www.judicium.it);
- sul regime dell’art.709-ter c.p.c. (spiegando G. Frezza, Appunti e spunti sull’art. 709-ter c.p.c ., in Giust. civ. , 2009, 29 ss.);
- etc.
Nel corso del rush finale le innovative e recentissime sentenze della Corte di cassazione sui criteri da applicarsi ai fini dell’an e del quantum dell’assegno divorzile sono state messe a disposizione (essendo state segnalate come probabilissime) dei nostri corsisti sin dal 26 giugno 2017, unitamente alla recentissima ordinanza di rimessione n. 11453/2017:
- () Corte di cassazione, sezione prima, sentenza 10 maggio 2017, n. 11504 (assegno divorzile – criteri di spettanza e quantificazione)
Rivedendo, in considerazione dell’evoluzione del costume sociale, il proprio consolidato orientamento, la Corte di cassazione ha stabilito che il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile postula che il giudice cui sia rivolta la corrispondente domanda accerti che l’istante sia privo di indipendenza o autosufficienza economica (desumibile – salvo altri rilevanti indici nelle singole fattispecie – dal possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, dalle capacità e possibilità effettive di lavoro personale, dalla stabile disponibilità di una casa di abitazione), sicchè, solo ricorrendo tale condizione, potrà procedere alla relativa quantificazione avvalendosi di tutti i parametri indicati, dall’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall’art. 10 della l. n. 74 del 1987 (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio).
- () Corte di cassazione, sez. I, 22 giugno 2017, n. 15481 (richiesta di revisione dell’assegno divorzile ex art. 9, comma 1, legge 898/1970 – applica i principi della sentenza Cass. 11504/2017)
La Prima Sezione civile ha ritenuto che il giudice richiesto della revisione dell’assegno divorzile che incida sulla stessa spettanza del relativo diritto (precedentemente riconosciuto), in ragione della sopravvenienza di giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio», deve verificare se i sopravvenuti motivi dedotti giustifichino effettivamente, o meno, la negazione del diritto all’assegno a causa della sopraggiunta “indipendenza o autosufficienza economica” dell’ex coniuge beneficiario, desunta dagli indici individuati con la sentenza di questa Corte n. 11504 del 2017; ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dall’ex coniuge obbligato, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all’eccezione ed alla prova contraria dell’ex coniuge beneficiario.
In area riservata era stata altresì segnalata:
- () Corte di cassazione, sez. I, 10 maggio 2017, n. 11453 (assegno divorzile una tantum – morte del coniuge – pensione di reversibilità)
La Prima Sezione, rilevato un contrasto sul tema tra la stessa Prima Sezione e la Sezione Lavoro, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione relativa al diritto alla pensione di reversibilità (o ad una quota di essa) in capo al coniuge divorziato, in caso di decesso dell’altro coniuge, nell’ipotesi in cui sia stata stabilita la corresponsione in un’unica soluzione dell’assegno di divorzio
- E’ stata poi consigliata la lettura dell’articolo di C. Petta, La ratio del provvedimento di assegnazione della casa familiare ed i limiti della domanda congiunta di divorzio, in www.civilecontemporaneo.it, unitamente a Trib. Palermo, 29 dicembre 2016 ()
- E’ stato raccomandato di portare al concorso i decreti attuativi della legge Cirinnà (d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 5, 6 e 7).
RESOCONTO ATTIVITA’ DEL CORSO PER LA TRACCIA DI DIRITTO CIVILE EFFETTUATO IN DATA 12 luglio 2017, ore 9:00 (le presenti indicazioni ed i collegamenti tra gli istituti giuridici sovra menzionati sono creazione originale e riservata protetta dal diritto d’autore)
TRACCIA DI AMMINISTRATIVO 12 LUGLIO 2017:
“Premesso un breve disegno sistematico del regime giuridico dei beni pubblici, tratti il candidato in modo particolare dei beni patrimoniali indisponibili con specifico riguardo all’acquisto e alla perdita del carattere dell’indisponibilità”
CONCORSO MAGISTRATURA – PROVA 12 LUGLIO 2017 – TRACCIA AFFRONTATA NEL CORSO DI ESERCITAZIONI E LEZIONI
Nel corso della prima lezione del RUSH FINALE (26 giugno 2017) il docente ha segnalato tra gli argomenti probabili da ripetere alla luce degli studi dei commissari quello dei BENI PUBBLICI.
Si è raccomandata la ripetizione della lezione sui BENI PUBBLICI di 9 ore.
Nel corso della stessa sono state affrontate tutte le questioni relative ai BENI PUBBLICI ivi comprese quelle poste dalla traccia. Per quel che concerne queste ultime si segnala quanto segue.
Si è affrontato in dettaglio il regime giuridico dei beni pubblici con approccio sistematico, storicizzato e comparato, quindi comprensivo dei riferimenti romanistici, del confronto del Codice napoleonico e italiano del 1865 con quello odierno del 1942 (con riferimenti anche al sistema francese dei beni antecedente la rivoluzione francese onde identificare l’origine del concetto del “domaine”), unitamente a cenni al sistema tedesco e dei Paesi di common law.
La classificazione classica dei beni pubblici risultante dal Codice civile (beni demaniali e patrimoniali indisponibili e disponibili) è stata esaminata in dettaglio anche alla luce delle nuove partizioni teoriche dei beni risultanti dagli studi della dottrina italiana tradizionale e progressista ispirata dalle previsioni della Costituzione italiana e della Carta europea dei diritti dell’uomo ed influenzata dallo sviluppo della legislazione speciale sui beni culturali, paesaggistici, ambientali, etc.
E’ stata descritta in dettaglio, quindi, la teoria generale costituzionalmente e convenzionalmente orientata dei beni pubblici che ha portato all’emersione del sistema della pluralità degli statuti proprietari, al riconoscimento della funzione sociale della proprietà e alla formalizzazione della bipartizione funzionale beni riservati – beni destinati, all’acquisizione della categoria dei beni comuni, di quella dei beni privati di interesse pubblico, nonché della c.d. teoria mista che cumula i profili strutturali e quelli funzionali.
E’ stata persino esaminata la nuova tassonomia dei beni pubblici proposta dalla Commissione Rodotà (beni pubblici ad appartenenza necessaria, beni pubblici sociali e beni pubblici fruttiferi), il cui testo è stato messo a disposizione in area riservata ().
Come pure è stata raffrontata la concezione proprietaria innovativa, progressista e personal-collettivista costituzionalmente orientata perorata dalle SEZIONI UNITE nella celebre decisione sulle valli da pesca lagunari [Cass., sez. un., 14 febbraio 2011, n. 3665 (), seguita da numerose altre decisioni conformi: sez. un., 16 febbraio 2011, n. 3811, 3812, 3813 e sez. un., 18 febbraio 2011, n. 3936, 3937, 3938 e 3939] con quella tradizionale classica proposta dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU, 23 settembre 2014, ric. 46154, Valle Pierimpiè () – fondata sulla logica privatistica dell’appartenenza.
Sono state poi anche approfondite in dettaglio le seguenti questioni:
- acquisto e perdita della qualità di bene pubblico (esame delle tesi dottrinali e giurisprudenziali);
- passaggio dei beni tra le varie categorie (esame delle tesi dottrinali e giurisprudenziali);
- nello specifico acquisto e perdita della qualità di bene demaniale (esame delle tesi dottrinali e giurisprudenziali);
- nello specifico acquisto e perdita della qualità di bene del patrimonio indisponibile (esame delle tesi dottrinali e giurisprudenziali fondate sulla differenziazione tra beni indisponibili per natura e indisponibili per destinazione);
- natura giuridica degli elenchi di beni pubblici presenti nel Codice civile e di quelli redatti dall’Amministrazione pubblica (esame delle tesi dottrinali e giurisprudenziali);
- sdemanializzazione espressa e tacita (esame delle tesi dottrinali e giurisprudenziali), specificando, con riguardo a quest’ultima, il regime iperprotettivo in favore dei beni appartenenti al demanio marittimo (ex Codice della navigazione) e idrico (ex legge 5 gennaio 1994, n. 37);
- immemoriale (alla luce degli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità che lo differenzia dall’usucapione e dalla dicatio ad patriam).
Un aspetto sul quale si è molto intrattenuto il docente è quello collegato al regime dei beni conseguente ai processi di privatizzazione ove giurisprudenza e dottrina hanno specificato che il trasferimento dei beni (solitamente quelli inclusi nelle c.d. reti) a società private non può far venir meno la destinazione degli stessi al soddisfacimento delle esigenze pubblicistiche (nel corso della lezione sono state delineate le svariate tecniche giuridiche identificate da dottrina e giurisprudenza per assicurare tale obiettivo)
Per completezza si evidenzia che in altra lezione sui beni pubblici sono stati esaminati i complessi processi di dismissione e trasferimento di beni nell’ambito del c.d. “federalismo demaniale” e delle “cartolarizzazioni”. In entrambi i casi la legislazione contempla peculiari passaggi procedimentali per la perdita del carattere di indisponibilità.
RESOCONTO ATTIVITA’ DEL CORSO PER LA TRACCIA DI DIRITTO CIVILE EFFETTUATO IN DATA 12 luglio 2017, ore 18:45 (le presenti indicazioni ed i collegamenti tra gli istituti giuridici sovra menzionati sono creazione originale e riservata protetta dal diritto d’autore)
TRACCIA DI PENALE 14 LUGLIO 2017:
“Premessi cenni sulle cause di esclusione della pena, tratti il candidato della difesa legittima e dei relativi limiti, con particolare riguardo ai fatti commessi in occasione del delitto di rissa e a quelli commessi in luogo di privata dimora”
CONCORSO MAGISTRATURA – PROVA 14 LUGLIO 2017 – TRACCIA AFFRONTATA NEL CORSO DI ESERCITAZIONI E LEZIONI
Gli istituti giuridici richiesti dalla traccia sono stati affrontati nella lezione del 25 marzo 2017 (durata 8 ore) sulle cause di esclusione e limitazione della pena, affrontando nello specifico la legittima difesa e l’uso legittimo delle armi alla luce delle recenti riforme legislative.
Le tracce assegnate nel corso della simulazione di concorso in diritto penale del 24 marzo 2017 sono state le seguenti:
TRACCIA N. 1: “Colpevolezza ed imputabilità: cause di esclusione e limitazione“
TRACCIA N. 2: “La legittima difesa e l’uso legittimo delle armi alla luce delle più recenti modifiche legislative”
La RISSA è stata affrontata quest’anno ex professo nell’ambito della lezione sul concorso di persone con particolare riguardo alla differenza tra reati a concorso necessario c.d. convergente e quelli a concorso necessario divergente.
Con particolare riguardo al concetto di PRIVATA DIMORA la recentissima decisione delle Sezioni unite (Cass., sez. un., 22 giugno 2017, n. 31345 ()) è stata spiegata per 2 ore nell’ambito del rush finale.
MATERIALI GIURISPRUDENZIALI INSERITI IN AREA RISERVATA DOPO LA LEZIONE DEL 25 MARZO 2017 ()
SINTESI DEGLI ISTITUTI GIURIDICI E DEGLI ARGOMENTI SPIEGATI NELLE LEZIONI DEL CORSO DI PREPARAZIONE PER IL CONCORSO IN MAGISTRATURA 2016/2017
Premesso un inquadramento preliminare di teoria generale sulle cause di non punibilità e di esclusione della pena, il docente si è intrattenuto sulla differenza tra scriminanti, immunità, cause di esclusione dell’imputabilità e della colpevolezza, nonché sul difetto di suitas.
Si sono ex professo affrontate le scriminanti nell’ambito della struttura e dogmatica del reato, intrattenendosi sul concetto di “antigiuridicità”, nonché su quello di “cause di esclusione della pena” alla luce della dottrina tradizionale e progressista, nel quadro dell’architettura dei principi costituzionali e convenzionali EDU. Per completezza si è affrontata anche la questione delle clausole di illiceità espressa, da qualificarsi, secondo la più autorevole e recente dottrina, clausole di antigiuridicità espressa (art. 615 bis e ter c.p.).
Il docente si è poi intrattenuto nello specifico sulla LEGITTIMA DIFESA di cui sono stati esaminati diffusamente gli elementi costitutivi, l’ambito di applicabilità ed i limiti.
Il concetto di pericolo (attuale di danno grave) è stato ampiamente affrontato (anche richiamando i reati di pericolo in concreto ed il criterio della prognosi postuma totale ai fini della valutabilità del quadro fattuale indispensabile per la commisurazione della platea di valori in gioco) in relazione a condotte umane aggressive tanto attive quanto omissive proprie ed improprie, nonché con riguardo ai reati di durata e a quelli abituali, come pure ci si è diffusamente soffermati sul requisito della proporzionalità, su quello della ingiustizia dell’offesa (la possibile condotta anche del soggetto non punibile), su quelli della necessità della difesa legittima, sul c.d. commodus discessus, sulla nozione di diritto proprio ed altrui (che esclude dalla tutela i beni collettivi e a tutela diffusa).
Il tema è stato esaminato alla luce della legge 59/2006 e delle nuove linee di politica legislativa (http://www.camera.it/leg17/522?tema=legittima_difesa) tendenti all’ampliamento dei limiti della legittima difesa per il caso in cui il fatto venga posto in essere nel domicilio o in altri luoghi di privata dimora o nei luoghi di esercizio di un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale (secondo una visione recentemente abbracciata dalle Sezioni unite 22 giugno 2017, n. 31345 (), decisione che ha formato oggetto di una lezione specifica nell’ambito del rush finale).
E’ stato, altresì, delineato l’ambito applicativo dell’art. 614 c.p. e la necessità di includervi non solo i modi di introduzione, ma anche i luoghi in cui è illegittimo introdursi richiamando anche le differenze tra la difesa legittima, l’uso legittimo delle armi e lo stato di necessità, l’esercizio del diritto e l’adempimento del dovere.
Collegandola alla tematica delle cause di esclusione della punibilità e della pena è stata, inoltre, richiamata la fattispecie della resistenza agli atti del pubblico ufficiale (art. 393 bis c.p.) con particolare riguardo alla sua natura giuridica e all’ambito di operatività.
Per completezza è stata altresì trattata la questione dell’eccesso colposo e doloso nonché l’errore nelle scriminanti (c.d. legittima difesa putativa).
Il reato di rissa è stato esaminato nell’ambito dei reati a concorso necessario divergente alla luce della giurisprudenza di legittimità più recente (si segnalano, inter plures, Cass., 23 luglio 2015, n. 32381 “È inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della legittima difesa, considerato che i corrissanti sono ordinariamente animati dall’intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata; essa può, tuttavia, essere eccezionalmente riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata un’azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un’offesa che, per essere diversa a più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta”; che conferma Cass., 2 febbraio 2009, n. 4402: “la causa di giustificazione della legittima difesa è inapplicabile al reato di rissa ed a quelli commessi nel corso di essa, in quanto i corrissanti sono animati dall’intento reciproco di offendersi e di accettare la situazione di pericolo nella quale volontariamente si sono posti, sicché la loro difesa non può dirsi necessitata; tuttavia, essa può eccezionalmente essere riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata una reazione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un’offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta” e Cass., 23 febbraio 2007, n. 7635: “È inapplicabile al reato di rissa la causa di giustificazione della legittima difesa, considerato che i corrissanti sono ordinariamente animati dall’intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata”).
RESOCONTO ATTIVITA’ DEL CORSO PER LA TRACCIA DI DIRITTO CIVILE EFFETTUATO IN DATA 14 luglio 2017, ore 15:45
(le presenti indicazioni ed i collegamenti tra gli istituti giuridici sovra menzionati sono creazione originale e riservata protetta dal diritto d’autore)